PIANO DI SICUREZZA
Blog - Dichiarazioni
mercoledì 02 aprile 2008 15:26

 

1. LEGGE OBIETTIVO SULLE CARCERI

La stagione di gravi incertezze che il Paese sta vivendo ed i recenti gravissimi fatti di sangue verificatisi, ripropongono con prepotenza il bisogno dei cittadini di avere dei riferimenti precisi in ordine alla certezza della pena ed alla garanzia della sua esecuzione in strutture adeguate.

Come recentemente ammesso dall’Amministrazione Penitenziaria, a circa un anno dall’Indulto, le carceri sono nuovamente sovraffollate ed è previsto che nel giro di un altro anno la popolazione carceraria raggiunga nuovamente i livelli numerici presenti al momento della concessione dell’indulto. Tanto appare sufficiente a comprendere che l’unica risposta adeguata a questo bisogno di certezza che arriva dalla società è la realizzazione di nuove carceri, moderne, concepite nel rispetto dell’esigenza di dignità e di rieducazione del detenuto e in grado di accogliere una popolazione carceraria in continua crescita. Per tali motivi la risposta può essere individuata in una Legge obiettivo da varare nei primi mesi della legislatura che, attraverso la nomina di un commissario straordinario, garantisca in tempi certi e che possono essere realisticamente fissati in tre anni, la realizzazione di nuove strutture penitenziarie. La previsione di tre anni nasce dalla constatazione della possibilità di utilizzare la legge obiettivo per superare le normali procedure autorizzatorie e di concerto previste con la normativa sugli appalti, partendo dai progetti ormai in molti casi pronti già dalla fine della legislatura 2001 - 2006 ed evitare gli inutili rallentamenti che caratterizzano l’iter, attualmente assoggettato alla disciplina generale in tema di opere pubbliche.

La presenza del commissario straordinario garantirebbe infine le esigenze di trasparenza da un lato e di snellezza delle decisioni dall’altro, rispondendo all’emergenza venutasi a creare ed alla quale fino ad ora non è stata data risposta.

  1. ESCLUSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE CD. GOZZINI

L’efferatezza delle modalità di attuazione di gravi crimini, la cronicizzazione del fenomeno delinquenziale, la tendenza diffusissima alla reiterazione dei reati, impongono una severa riflessione in ordine alla attualità delle disposizioni premiali previsti dalla Legge cd. Gozzini sui benefici di legge e gli sconti di detenzione offerti a coloro che si siano macchiati di gravi reati.

In particolare, occorre chiedersi quanto risponda ancora alle esigenze della collettivitĂ  un sistema che indistintamente ed in base alla mera condotta durante la detenzione, assicuri automaticamente a tutti i condannati e per qualunque reato, sconti di pena connessi unicamente alla condotta durante la detenzione. Ove si aggiunga che purtroppo sovente tali soggetti, una volta tornati in libertĂ  o giĂ  durante il periodo di semilibertĂ , commettono nuovamente reati della stessa specie di quelli per i quali furono condannati o si rendono responsabili di efferati delitti, appare indispensabile intervenire in termini restrittivi. Al fine di garantire il rispetto della certezza della pena e della effettivitĂ  della completa espiazione della stessa, si potrebbe intervenire con una legge di modifica della legge Gozzini, escludendone i benefici per coloro i quali sono stati condannati in via definitiva per i seguenti reati:

a) tutti i reati di criminalitĂ  organizzata o di terrorismo;

b) omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona, traffico di armi o di sostanze stupefacenti, reati commessi in danno di minori, violenze sessuali, strage, incendio, tratta delle persone, furti commessi all’interno del privato domicilio.

Tale misura, semplicissima da attuare, eliminerebbe l’inconveniente sovente invocato dai giudici, di avere applicato i benefici a soggetti che poi hanno commesso nuovamente gravi reati, in quanto la legge non offriva diverse soluzioni. Essa inoltre realizzerebbe finalmente l’elementare principio di integrale ed effettiva espiazione della pena inflitta e cancellerebbe, per i reati più odiosi, la sensazione di un diritto penale “simbolico” che oggi invece affligge i cittadini e li fa sentire insicuri e sfiduciati nei confronti della Stato.


  1. ESCLUSIONE DELLA CONCESSIONE DELLA ATTENUANTI GENERICHE

Nell’attuale sistema, si assiste ad un uso cronico e snaturato della concessione delle attenuanti generiche in sede di commisurazione della pena. Tale distorsione comporta che grazie alla concessione delle stesse, sovente pluricondannati collezionino più condanne ad esempio per lievi reati contro il patrimonio, prima di scontare le pene, perché si è interamente assorbito il periodo di due anni complessivi di condanna detentiva che comporta la perdita del beneficio della sospensione condizionale della pena. E’ evidente che in questo caso, la stessa sospensione, lungi dal realizzare un criterio prognostico favorevole del giudice in ordine al ravvedimento, così come voluto dal Legislatore, diventa una sorta di “bonus” liberamente utilizzabile dal soggetto che delinque. In altre parole, grazie alla possibilità del cumulo delle condanne, fino ad un ammontare complessivo di due anni, ed alla concessione indiscriminata che viene fatta della sospensione condizionale, chi delinque, può collezionare un numero indefinito di condanne fino ad un ammontare complessivo di condanne detentive che superi i due anni. Ma il caso più grave è quello dei soggetti recidivi, ai quali sovente i giudici concedono le attenuanti generiche. Tali attenuanti oggi, con rarissime e discutibili drammatiche eccezioni, sono concesse in maniera pressoché costante, anche ai recidivi. Tutto ciò integra un’evidente contraddizione, perché è chiaro che il giudizio prognostico favorevole, connesso alla concessione delle attenuanti generiche, non può convivere con il fatto accertato che il condannato è un recidivo. Atteso tale prassi sembra purtroppo consolidata (non si dimentichi che la concessione delle attenuanti generiche è una valutazione facoltativa che il giudice fa e non un diritto del condannato), si potrebbe prevedere una piccolissima modifica della norma del codice penale e stabilire che i condannati recidivi con sentenza passata in giudicato non hanno diritto alla concessione delle attenuanti generiche se condannati per un nuovo reato.


  1. OBBLIGATORIETA’ DELLA CUSTODIA CAUTELARE

Il sistema codicistico attuale, come è noto, rimette al Pubblico Ministero ogni valutazione in ordine all’eventualità di richiedere al GIP misure cautelari quali custodia in carcere o agli arresti domiciliari. La legge si limita solo a stabilire i reati per i quali tali misure possono essere richieste, rimettendo al PM, in presenza di determinate condizioni (pericolo di fuga, reiterazione dei reati, inquinamento probatorio) ogni determinazione in ordine al se. Accade spesso che soggetti indagati per gravissimi reati e magari senza una fissa dimora o una pronta reperibilità (es. gli extracomunitari), arrivino a piede libero al processo. Accade altresì che soggetti indagati commettano altri reati, magari della stessa indole, nell’attesa del giudizio. Valga per tutti il caso del ragazzo di Genova che indagato per l’omicidio della fidanzata, ha ucciso ancora nelle more delle indagini, mentre il PM non ravvisava estremi per richiedere una misura cautelare. Tutto questo ingenera frustrazione e angoscia nei cittadini che, soprattutto nelle aree a più alto tasso criminale, vedono indagati per gravi fatti, magari arrestati o fermati e poi rimessi in libertà, circolare liberamente. Una risposta a tale problema potrebbe essere quella di modificare una norma del codice di procedura penale e prevedere l’obbligo del PM di richiedere la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, per i delitti indicati al punto 2, con la previsione dell’obbligo per il GIP di applicarla nel caso in cui sussistano i presupposti di legge(pericolo di fuga, reiterazione dei reati, inquinamento probatorio).

In tal modo si imporrebbe al PM un obbligo immediato di ponderazione, valutazione e conoscenza dei fatti portati alla sua attenzione, al fine di evitare, come purtroppo spesso accaduto, che pericolosi soggetti siano rimasti a piede libero nelle more dei processi per fatti gravissimi


  1. AUMENTO DEI MINIMI EDITTALI DI PENA

Un fenomeno cui assistiamo ormai da tempo, è quello della inflizione di pene valutate dalla collettività come sempre più inadeguate ed insoddisfacenti, nei confronti di soggetti che si siano resi responsabili di reati di apparente lieve gravità ma che per i modi in cui si sono realizzati o per il danno complessivo che hanno cagionato siano reputati di particolare allarme ed offensività. Valgano per tutti due esempi. Un primo è rappresentato dall’omicidio colposo cagionato, ad esempio, nella circolazione stradale ed ad opera di soggetti particolarmente negligenti o addirittura sotto l’effetto di sostanze alcooliche o stupefacenti all’atto della guida. Ebbene, l’omicidio colposo è previsto e punito dall’art.589 c.p. con una pena da uno a cinque anni e che, in caso di morte di più persone e con modalità particolarmente gravi può arrivare fino a dodici anni. Il punto è che il minimo di un anno, concesse le generiche, può arrivare ad una pena davvero inadeguata e certamente coperta dalla sospensione condizionale. Un tragico esempio è dato dalla vicenda della condanna inflitta a Rimini ad un cittadino extracomunitario colpevole di aver investito ed ucciso più bambini per il quale, a fronte di una già mite richiesta di anni quattro da parte del PM, il giudice ha invece inflitto una pena di anni sei di reclusione, ma prevedendo non il carcere ma gli arresti domiciliari. Risultato: applicata la legge Gozzini, concessi altri benefici, questa persona, dopo due anni di arresti domiciliari, già comincerà a circolare di nuovo indisturbato. E’ evidente la inaccettabilità nel comune sentire del livellamento in questi termini verso il basso delle pene. E’ altrettanto evidente però che minimi edittali particolarmente bassi facoltizzano tale deriva. Ed è pure evidente che non si può trattare allo stesso modo il fenomeno della colpa medica e quello del pirata della strada che travolge ed uccide adulti e bambini. Altro esempio emblematico è quello della truffa, prevista dall’art. 640 c.p. e punita con una pena da sei mesi a tre anni. Si pensi al caso delle truffe sovente perpetrate in danno di anziani, che si risolvono nell’arricchimento del responsabile per somme oggettivamente non altissime, ma ingenerando sovente una vera e propria tragedia personale nella persone che le subisce. Anche in questi casi la risposta non è sempre adeguata all’offesa, atteso il livello edittale minimo oggettivamente basso della pena, per il quale il legislatore codicistico del 1930, fissando dei massimi edittali più alti, evidentemente confidava nella capacità di “property” del giudice di adeguare le pene alla gravità non solo oggettiva dei fatti, ma anche soggettiva, tenendo conto delle caratteristiche della vittima. Tutto ciò evidentemente non accade e si continua ad assistere a sentenze miti per fatti che spesso hanno distrutto delle esistenze, in un sistema nel quale si pensi solo che la stessa emissione di assegni a vuoto non è neanche più considerata reato.

Gli esempi potrebbero continuare con la rapina, il furto in casa, le lesioni personali e altri casi.

La soluzione può allora essere una veloce opera di rivisitazione, nei primi mesi della legislatura, dei minimi edittali di alcuni reati che ormai, pur avendo dei massimi congrui ed avendo raggiunto un significativo allarme sociale, non vedono, da parte delle pronuncie, risposte adeguate.

La risposta potrebbe essere rappresentata da una riforma che comporti in questi casi un innalzamento normativo dei minimi edittali di pena, per ipotesi aggravate di reati (omicidio colposo in danno di più persone o con violazione di norme del codice della strada o commesso sotto l’effetto di droghe o alcool; truffe in danno di anziani, minorenni o persone in condizioni di minorata difesa, rapine o estorsioni commesse in danno di minori etc.)al fine di evitare sentenze nelle quali la collettività ormai non si riconosce più.


  1. RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE

Si parla tanto di rafforzare la tutela della vittima del reato, facendo riferimento alla costituzione ed al rafforzamento di fondi, iniziative e quant’altro. La costituzione di un vero fondo per le vittime dei reati, in grado di ristorare i danni di chi ha patito, senza costringerlo a pastoie e ritardi burocratici può e deve essere messo al centro di un programma per la giustizia. Ma non si riflette invece su una vera e propria discrasia dell’attuale sistema del processo penale che deprime ed avvilisce la parte offesa. Ci si riferisce al fatto che oggi non è previsto alcun obbligo in capo al giudice penale, nel momento in cui accerta la responsabilità ed irroga la pena, di stabilire il risarcimento del danno morale alla vittima del reato. Tutto questo comporta che coloro i quali siano stati vittime di una condotta accertata penalmente rilevante, al fine di vedere il ristoro del proprio danno morale, sono di fatto costretti ad iniziare lunghe, difficili e spesso penose controversie civilistiche nei confronti di coloro dai quali hanno subito condotte odiose e vessatorie di varia natura penale. Un provvedimento che potrebbe agevolmente essere fatto in tempi brevissimi e che avrebbe un impatto formidabile sull’opinione pubblica, sarebbe allora quello di prevedere l’obbligo, per il giudice penale che infligge la condanna, di liquidare in seno al dispositivo il danno morale a favore della costituita parte civile e prevedere, analogamente a quanto accade per la sentenza civile, l’immediata efficacia esecutiva della pronuncia, con riferimento alla condanna ai danni. Tutto questo costituirebbe una immediata risposta dello Stato alla richiesta di giustizia rispetto al cd. “pretium doloris”, con riferimento a vicende quali i delitti contro la persona e contro il patrimonio, che vedono sovente i cittadini offesi e poi beffati.

Su queste proposte, e sulle altre che continuerò a formalizzare in questo spazio, mi piacerebbe conoscere le vostre idee, le vostre riflessioni ed un giudizio sulla utilità di fare di questa battaglia per la legalità, la sicurezza ed il buon governo un punto nodale nel nostro rinnovato impegno per la collettività, i giovani e gli indifesi, i cittadini tutti ed una società che non ne può più di qualunquismo ed approssimazione. A presto!

Alfonso Papa

 

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